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Contributo nuove Partite IVA: requisiti nel DL Sostegni e calcolo ristoro

Partite IVA start up, contributo a fondo perduto anche senza calo fatturato 30%: come calcolare il ristoro del DL Sostegni, nuove istruzioni dal Fisco.

Le attività che hanno aperto dal primo gennaio 2019 hanno accesso al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni se hanno un fatturato sotto i 10 milioni di euro: è l’unico vero requisito richiesto per le nuove Partite IVA, che sono invece esonerate dall’obbligo di perdita di fatturato del 30%. Queste imprese possono chiedere il ristoro anche senza aver subito grosse perdite ottenendo quello minimo, diversamente quantificano l’importo dell’indennizzo in base alla media mensile 2020/2019 ma con regole specifiche.
Alla vigilia dell’apertura delle domande, l’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato il 29 marzo un provvedimento che apporta una modifica al punto 2.4 del precedente Provvedimento del 23 marzo (“Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021”) per rendere più chiara la modalità di determinazione del contributo a fondo perduto (articolo 1, DL 41/2021) per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.
In tal senso, sono state adeguate anche le istruzioni per la compilazione della domanda stessa.

Ricordiamo che l’attivazione della Partite IVA dal 2019 va segnalata nella domanda (che si inoltra dal 30 marzo al 28 maggio) di accesso al contributo del Decreto Sostegni. Nel quadro dedicato al possesso dei requisiti, bisogna barrare l’apposita casella denominata “Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018“.

PLATEA DEI BENEFICIARI
Innanzitutto una precisazione relativa alla definizione della platea. La norma, ovvero il comma 4 dell’articolo 1 del DL 41/2021 (il decreto Sostegni), prevede che non si applichi il requisito della perdita di fatturato 2020 «ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2019». L’interpretazione letterale prevede che quindi rilevi la data di attivazione della partita IVA come risulta dall’apposita comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.

CALCOLO RISTORO
Per calcolare l’indennizzo si seguono gli stessi criteri delle altre imprese, con un’avvertenza: non devono conteggiare le fatture relative al primo mese di apertura dell’attività. Lo specifica il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, che contiene modelli, istruzioni di compilazione e specifiche tecniche:

qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio: un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019. Quindi, dovrà fare il seguente calcolo: sommare tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa fra il primo giugno e il 31 dicembre 2019, poi dividere per 7, ottenendo così il fatturato medio mensile 2019. Nel 2020, conteggerà invece tutte le fatture dell’anno e dividerà per 12. Per il resto, le regole sono uguale per tutti, quindi si conteggiano anche le note di variazione e le cessioni di beni ammortizzabili. Con il chiarimento fornito il 29 marzo, l’Agenzia delle Entrate spiega infatti:

– Ai fini della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

PERDITA DI FATTURATO

Con il nuovo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate spiega ancora:

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
Come è noto, infatti, alla differenza del fatturato medio mensile 2020-2019 si applica l’aliquota corrispondente al proprio scaglione (determinata in base ai ricavi totali 2019, come risultano in dichiarazione):

fino a 100mila euro: 60%,
da 100mila a 400mila euro: 50%,
da 400mila a 1 milione di euro: 40%,
da 1 a 5 milioni di euro: 30%,
da 5 a 10 milioni di euro: 20%.

Ebbene, se la nuova attività non ha perso almeno il 30% di fatturato medio mensile, il ristoro spetta comunque ma non viene effettuato il calcolo sopra descritto e si eroga il contributo minimo. Che è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per le persone giuridiche.
Se invece la perdita è superiore al 30%, si applica il normale metodo di calcolo ma con i chiarimenti sopra riportati per quantificare la media mensile del 2019.

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